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LA RICERCA DELLA VERA FEDE - THE SEARCH OF TRUE FAITH

L’ANTICRISTO HA CAMBIATO IL CODICE CANONICO PER “CORREGGERE” A POSTERIORI LA DECLARATIO DI BENEDETTO XVI (LE SUE FALSE DIMISSIONI)

PIENA APOSTASIA DELLA FALSA CHIESA DI BERGOGLIO (1)

L’anti-papa e’ infaticabilmente occupato nella sua opera distruttiva della Chiesa: basta scorrere l’impressionante lista dei suoi impegni, allocuzioni, interventi mensili per comprendere quanto superficialmente possano essere questi ultimi meditati ed approfonditi).

Tuttavia indubbiamente si avvale, in Vaticano e fuori, di una folta schiera di fedeli collaboratori massonici. Cio’ spiega come da pochissimo (il 1/06/2021) sia potuto apparire dal nulla nientemeno che il nuovo Codice Canonico. Di fatto si tratta di un vero e proprio Anti-codice dato che e’ stato ottenuto rigettando e/o modificando arbitrariamente il Codice Canonico precedente dovuto a papa Giovanni Paolo II e da lui promulgato nel 1983.

Da rivelare che, a parte modifiche sostanziali di molti articoli, il nuovo anti-codice ha anche una parte completamente nuova dedicata al codice penale. Ma va da se’ che sia manifestamente invalido e pertanto irrilevante per i veri cristiani.

Il suo scopo? Con ogni evidenza permettere innanzitutto al falso papa di scomunicare e punire tutti gli oppositori (presumibilmente anche laici!). Ma ce’ un’altro scopo niente affatto nascosto e inaspettato. Riguarda il ben noto argomento relativo a quanto segue:

LO STATO PRESENTE DEL DIBATTITO SULL’INVALIDITA’ DELLA RINUNCIA DI PAPA BENEDETTO XVI

Le modifiche al Codice Canonico mettono, infatti (come rileva Fra Alexis Bugnolo (1)), anche fuori gioco i canonisti che hanno rifiutato di applicare il Codice Canonico del 1983. Questo perche le modifiche attuate nel nuovo codice nascondono ora del tutto l’evidenza dell’invalidita’ della Declaratio di Benedetto XVI.

LA MODIFICA DEL CANONE 1331

La nuova versione del codice promulagato il 1.05.2021 e’ la seguente:

TITOLO IV
LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI
CAPITOLO I
LE CENSURE
Can. 1331 – § 1. Allo scomunicato è proibito:
1º di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti;
2º di ricevere i sacramenti;
3º di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico;
4º di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate;
5º di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici;
6º di porre atti di governo.
§ 2. Se la scomunica ferendae sententiae fu inflitta o quella latae sententiae fu dichiarata, il reo:
1º se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l’azione liturgica, se non si opponga una causa grave;
2º pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti;
3º incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;
4º non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico;
5º è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici.

Una delle ragioni per questo nuovo articolo e’ pertanto quella di rimpiazzare il Canone 1331, §2, n. 4, che permetteva alle persone scomunicate di esercitare il ministero. L’articolo dimostrava che la rinuncia al ministero era possibile anche senza perdita di dignita (dignitas), ufficio (officium) o carica (munus).

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(1) THE BLINDNESS OF CANONISTS JUST BECAME PERMANENT, EDITOR1 COMMENT ,by Br. Alexis Bugnolo https://www.fromrome.info/2021/06/04/the-blindness-of-canonists-just-became-permanent/?fbclid=IwAR3kOjFMwtnP-FNjIih8u_bv2zIiw53lDeZjJxFvf-GcTsihQtm9RHewyTY